Skip to main content

Testamento pubblico e formalità.

Testamento pubblico e formalità.
In caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni, è necessario che prima della lettura dell’atto il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni? Si, Secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30221/2023.
La legge prescrive, a pena di nullità per la formazione dell’atto pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni: la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è protesa a raggiungere la maggiore garanzia di certezza affinché il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.
In caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni occorrerà dunque che prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo.