Società per azioni: prelazione a favore della società.
(Quesito d’impresa n. 98-2022/I del 16 gennaio 2023). L’art. 2355- bis c.c. sembra legittimare l’adozione di clausole statutarie con contenuto atipico (quale è nel caso di specie la prelazione a favore della società) purché relative ad interessi meritevoli di tutela e purché non incompatibili con gli elementi essenziali del tipo sociale adottato.
Non si ravvisano profili di incompatibilità della clausola in oggetto con la disciplina delle società per azioni, in cui l’art. 2437- sexies c.c. contempla l’istituto delle azioni riscattabili (con facoltà di attribuire alla società il potere di acquistare le azioni dei soci al verificarsi di determinate condizioni).
L’acquisto di azioni proprie derivante dall’esercizio della prelazione statutaria in favore della società deve intendersi subordinato ai limiti e alle condizioni dettati dagli artt. 2357 e 2357- bis c.c.