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Perizia tecnica in sede di esecuzione in forma specifica.

Perizia tecnica in sede di esecuzione in forma specifica.
In caso di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il definitivo, il promissario acquirente può produrre in giudizio una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia attestante la regolarità urbanistica dell’immobile? Si secondo la Corte di Cassazione con ordinanza del 29 maggio 20233 n. 14976. Nel caso al vaglio della Corte di Cassazione, in sede di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, il promittente alienante non assolveva all’onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile. Al fine di supplire a tale omissione, il promissario acquirente provvedeva personalmente, mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia. Secondo la Cassazione sarebbe irragionevole sostenere che ai fini dell’esecuzione in forma specifica sia idonea allo scopo una dichiarazione personale del promissario acquirente relativa alla suddetta regolarità urbanistica (o la produzione, ad opera della stessa parte, di un atto notorio), mentre non lo è una perizia giurata acquisita agli atti del processo su impulso della stessa parte, il cui contenuto dichiarativo non può che intendersi riferibile alla medesima, avendolo fatto proprio, nel suo esclusivo interesse, con la produzione della stessa perizia avvenuta in sede giudiziale. Quindi, al promissario acquirente, in caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul promittente venditore, deve ritenersi permesso di supplire – nel suo interesse e al fine di realizzare lo scopo che le parti si erano prefisse con la stipula del contratto preliminare – a tale omissione, o rendendo la dichiarazione di regolarità urbanistica personalmente ovvero (cioè in alternativa) producendo la necessaria produzione documentale che attesti detta regolarità, la quale può, certamente, consistere in una perizia giurata di un tecnico di fiducia incaricato dalla stessa parte promissaria acquirente, che l’abbia fatta propria con la sua produzione in sede giudiziale, così derivandone la diretta riferibilità alla medesima.