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Nomina dell’interprete del muto e del sordomuto da parte del Notaio.

Nomina dell’interprete del muto e del sordomuto da parte del Notaio.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 e 57 della Legge Notarile per il sordo che non sappia leggere e per il muto o sordomuto, è necessaria la nomina di un interprete. Prima delle modifiche apportate dall’art. 22 del D.Lgs 149/2022 la nomina dell’interprete poteva essere solo di competenza del Presidente del Tribunale nel cui circondario risiede il soggetto debole. Oggi, alla luce della modifica normativa, anche il notaio rogante è
competente per la nomina dell’interprete.
Il Notariato, con Studio n.41-2023/PC, ha esaminato diversi aspetti della novella legislativa.