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Legato di immobile in sostituzione di legittima e forma della rinuncia.

Legato di immobile in sostituzione di legittima e forma della rinuncia.
Il requisito della forma scritta della rinuncia al legato sostitutivo è indispensabile affinché il legittimario leso nei suoi diritti di legittima agisca in riduzione (Cass. del 2 novembre 20233 n. 30384).
In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario, a favore del quale il legittimario abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato in forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c.
La rinuncia si sostanzia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del legatario (l’acquisto automatico a titolo di legato è sottoposto alla condizione risolutiva della rinuncia del beneficiario che, qualora riguardi immobili, è soggetta all forma scritta richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari)