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Erronea identificazione del mutuatario e concorso di colpe del Notaio e della Banca.

Erronea identificazione del mutuatario e concorso di colpe del Notaio e della Banca.
In caso di errata identificazione del mutuatario da parte del Notaio, il quale si sia basato, ai fini del raggiungimento dell’accertamento sull’identità personale del comparente sia dei documenti d’identità
che della documentazione bancaria, è responsabile il solo notaio o sussiste un concorso di colpa della banca e del notaio? Secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n.26463/23, nel caso in esame sussiste un concorso di colpa in ordine alla causazione del danno tra il notaio e la Banca fondato:
– da un lato nella responsabilità del Notaio per non aver rispettato il modello di diligenza ex 49 LN;
– dall’altro dalla responsabilità della Banca per aver colposamente contribuito a trasmettere la delibera di concessione del mutuo con erronea identificazione del mutuatario (delibera che ha formato elemento di ulteriore convincimento in capo al notaio circa l’effettiva identità del mutuatario).
Pertanto secondo la Corte di Cassazione è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della Banca consistente nel predisporre la documentazione necessaria contemplante anche l’indicazione dei dati identificativi del mutuatario, per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità.