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Divieto trasferimento parziale partecipazione sociale (Massima n 201 Consiglio Notarile di Milano del 5 luglio 2022).

Divieto trasferimento parziale partecipazione sociale (Massima n 201 Consiglio Notarile di Milano del 5 luglio 2022).
È possibile introdurre, nelle S.r.l. e nelle S.p.A., una clausola statutaria che subordini il trasferimento della partecipazione sociale alla circostanza che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l’intera partecipazione di cui è titolare. Tale clausola sarebbe legittima e non integrerebbe né un divieto di alienazione né un’ipotesi di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali, con conseguenze ben precise in quanto la sua introduzione: 1) Nelle S.p.A. non dà luogo all’applicazione del correttivo temporale di cinque anni ex art. 2355-bis c.c.: Tale clausola rientrando tuttavia nella nozione di “vincolo alla circolazione” determina nelle S.p.A., ove lo statuto non disponga diversamente, una causa legale di recesso di cui all’art. 2437, comma 2, lett. B) c.c.; 2) Nelle S.r.l. non dà luogo al diritto di recesso ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c. Nelle S.r.l. il diritto di recesso compete al socio, salvo diversa disposizione statutaria, solo per l’introduzione di clausole che rischiano di renderlo prigioniero della società (lock-up assoluto, diniego del mero gradimento, sostanziale impedimento al trasferimento mortis causa della quota). La clausola di intrasferibilità parziale si sostanzia invece in un divieto di divisibilità della partecipazione sociale.
Ratio: l’introduzione della clausola è volta ad evitare il disinvestimento parziale da parte del socio uscente, al quale verrebbe posta l’alternativa tra mantenere la propria partecipazione oppure dismetterla integralmente. E’ possibile prevedere, nell’ambito della medesima clausola, anche il divieto di alienazione dell’intera partecipazione ad una pluralità di soggetti. In tal caso la finalità che la società potrebbe perseguire, in aggiunta a quella di disincentivare il disinvestimento parziale, è quella di evitare un eccessivo frazionamento delle partecipazioni sociali.