Diritto di veduta panoramica.
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Diritto di veduta panoramica.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 17922/23) si risolve in una servitù non aedificandi o altius non tollendi e in quanto tale può essere acquisita, oltre che per via negoziale, anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza. E ciò perché l’esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l’opera contestata ne compromettesse l’esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali.