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Copertura parziale perdite rilevanti.

Copertura parziale perdite rilevanti.
È possibile coprire solo parzialmente le perdite rilevanti del capitale sociale? Consiglio Notarile di Milano con Massima 204 del 5 luglio 2022.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, occorre distinguere due momenti ai fini della riduzione parziale della perdita e cioè il caso in cui la delibera di copertura perdite intervenga:
– Dopo il c.d. “periodo di grazia” e cioè durante l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita: in questo caso l’assemblea dovrà obbligatoriamente adottare le misure che l’ordinamento prevede ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., e quindi coprire le perdite nella loro integralità, ovvero adottare altri provvedimenti adeguati, secondo l’elaborazione della dottrina.
– Durante il c.d. “periodo di grazia”:
In questo caso, secondo il Consiglio Notarile di Milano, appare possibile pervenire a diversa conclusione, e cioè che all’assemblea sia consentito deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale. In tal caso la copertura solo parziale della perdita impone di trattenere all’attivo, in caso di successiva produzione di utili di esercizio, quella parte del patrimonio che – ove il capitale fosse ridotto per un importo pari all’intera perdita – potrebbe invece essere destinata ai soci (art. 2433, comma 3, c.c.). Del pari l’accantonamento della riserva legale dovrà procedere con riferimento ad un maggior importo del capitale, meno intaccato rispetto all’eventualità di una copertura integrale della perdita.