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CONDOMINIO: su chi gravano le spese di ristrutturazione dopo la vendita?

CONDOMINIO: su chi gravano le spese di ristrutturazione dopo la vendita?
Cass. 11199/2021;
“In tema di riparto delle spese condominiali per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni,
straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla
delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità
immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante
anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell’immobile
compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo
della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in
epoca successiva all’atto traslativo, con conseguente diritto dell’acquirente a rivalersi nei
confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di
solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro”.

Sez. 2 – , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021