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Condizione testamentaria: se non si avvera per colpa del testatore si considera revocata.

Condizione testamentaria: se non si avvera per colpa del testatore si considera revocata.
Se il testatore impedisce l’avveramento della condizione apposta alla propria disposizione testamentaria istitutiva, l’istituzione ereditaria rimane in piedi? Si, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18 settembre 2024 n. 25116. La natura di negozio giuridico unilaterale del testamento rende impraticabile l’estensione dell’art. 1359 c.c., avendo il nostro ordinamento raccolto l’eredità della regola sabiniana volta a salvaguardare la volontà testamentaria. L’art. 634 c.c. salvaguarda la volontà del testatore considerando come non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.