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Comproprietà e interversione del possesso idonea ai fini dell’usucapione.

Comproprietà e interversione del possesso idonea ai fini dell’usucapione.
Ai fini dell’usucapione da parte del singolo compossessore “non sono sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando il solo soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”. (Cass. n.33453 30/11/2023).
Nel caso in esame colui che intendeva dimostrare l’intervenuto acquisto per usucapione di una villetta con relativo terreno di cui era compossessore in qualità di comodatario, ha incaricato terzi di arare il terreno adiacente l’abitazione, ha sostituito la serratura del portone di ingresso e del cancello, ha posto in essere opere di ristrutturazione (tetto) che vanno oltre l’ordinaria manutenzione dell’immobile, ha ripristinato il muro di cinta crollato e trattato con terzi per il risarcimento, ha tagliato alberi ad alto fusto. In tali condotte il giudice di merito ha ravvisato una interversione nel possesso idonea all’acquisto a titolo di usucapione a favore del comodatario. La Cassazione, invece, ha sostenuto che nel rapporto tra comproprietari, l’interversione del possesso non può essere individuata in una condotta astrattamente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di comproprietà, bensì in termini di attività idonea ad escludere la possibilità di pari godimento della res da parte degli altri comproprietari. “Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene”.