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Collazione in caso di denaro al figlio che coabita con il genitore.

Collazione in caso di denaro al figlio che coabita con il genitore.
Sono inquadrabili come liberalità, e dunque soggette a collazione, le periodiche elargizioni di denaro a favore di un figlio che coabita con il genitore? No, secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n.18814/2023.
La collazione, disciplinata dagli articoli 737 e ss. c.c., è l’istituto volto a riequilibrare, dopo la morte di un soggetto, eventuali squilibri tra taluni dei suoi legittimari, determinati da eventuali donazioni dirette o indirette. L’art. 742 c.c. esclude espressamente dalla collazione le spese sostenute per il mantenimento, l’educazione e le malattie e, richiamando l’art. 770 c.c., esclude le liberalità fatte in occasione dei servizi resi.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, due fratelli agivano in giudizio contro la sorella, invocando, in sede di successione della madre, la lesione di legittima in relazione a somme di denaro di cui la stessa aveva goduto durante gli anni in cui aveva convissuto con il genitore. La convenuta avrebbe ricevuto costanti e periodiche donazioni dalla madre, che avrebbe partecipato mese per mese alle spese della stessa. Nonostante il parere contrario del giudice di primo grado e della Corte di Appello, secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame non si può ravvisare spirito di liberalità richiesto per l’applicazione della collazione, quanto piuttosto adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, cassando con rinvio la sentenza impugnata.