Clausola ANTI-STALLO.
E’ legittima la clausola anti-stallo della “roulette russa”? Si, secondo la Corte di Cassazione che si è espressa con sentenza n. 22375/2023.
La clausola de qua è quella per mezzo della quale, per ovviare ad una situazione di stallo decisionale, un socio può chiedere ad un altro socio paritetico di vendere le sue azioni o quote o comprare le proprie azioni o quote ad un prezzo predeterminato. Tale clausola, secondo la Cassazione, è lecita e può essere inserita sia nell’ambito di un patto parasociale, sia nello statuto della società.
La clausola in oggetto prevede che al verificarsi di una situazione di stallo, non altrimenti risolvibile, ad uno o ad entrambi i soci con posizioni paritetiche (tipicamente il 50% cadauno), è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della medesima. A questo punto il socio destinatario dell’offerta non è in una
posizione di soggezione di fronte a tale iniziativa, ma ha due alternative:
– Accettare l’offerta e dunque vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dall’altro socio;
– “ribaltare” l’iniziativa e rendersi acquirente a quello stesso prezzo della partecipazione dell’altro socio al prezzo indicato da quest’ultimo.