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Assegnazione casa coniugale e divisione successiva: SSUU 18641/22.

Assegnazione casa coniugale e divisione successiva: SSUU 18641/22.
Diritto di abitazione assegnato al coniuge in sede di separazione e divisione successiva con assegnazione a suo favore anche della proprietà del bene: SS.UU 18641/22
Secondo Cassazione l’attribuzione in proprietà esclusiva, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare a favore del coniuge, già assegnatario del diritto di abitazione in sede di separazione, configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui beneficiava. Il diritto di abitazione risulterà infatti assorbito dall’acquisto del diritto in proprietà esclusiva dell’immobile (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di estinzione per confusione). In ragione di ciò, in sede di valutazione economica del bene “casa familiare” ai fini della divisione, il diritto di godimento, conseguente al procedimento di assegnazione, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge, in quanto lo stesso si atteggia come un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale) che viene a caducarsi con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, divenendo, in tal caso, la sua persistenza priva di una base logico-giuridica giustificativa, anche in virtù dell’applicazione del principio generale secondo cui nemini res sua servit.