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Agevolazioni prima casa e rinuncia dismissiva ai diritti reali.

Agevolazioni prima casa e rinuncia dismissiva ai diritti reali.
Il Notariato, con studio pubblicato su CNN Notizie in data 24 febbraio 2023, n. 36, esamina una recente risposta ad interpello n.525 del 26 ottobre 2022, la quale nega la spettanza delle agevolazioni “prima casa” con riferimento alla rinuncia ai diritti reali – nel caso in cui il beneficiario della rinuncia sia in possesso dei relativi requisiti –, giungendo ad una conclusione difforme rispetto alla prassi operativa. Con riferimento al regime fiscale applicabile alle rinunce ai diritti reali, la dottrina distingue tra rinunce onerose e liberali, applicando alle prime l’imposta di registro e alle seconde quelle di donazione.
Quid iuris per la rinuncia meramente abdicativa? Secondo l’amministrazione finanziaria, basandosi su un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 69, comma 3, della legge 342/2000, la rinuncia ai diritti reali immobiliari, non costituendo in senso tecnico una donazione, non beneficia delle “agevolazioni prima casa”. Quanto affermato nella risposta all’interpello è difforme rispetto alla prassi operativa del notariato che, anche in caso di rinuncia dismissiva al diritto reale di usufrutto o abitazione, ha fatto intervenire il beneficiario della rinuncia, ancorché non fosse civilisticamente necessario, al solo fine di confermare la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni prima casa (anche perché negandone l’applicabilità, si creerebbe una evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra rinunce onerose e rinunce gratuite – posto che per le prime non si dubita della spettanza delle “agevolazioni prima casa” – e tra rinunce liberali e meramente abdicative – posto che seguendo la tesi dell’interpello, solo le prime potrebbero usufruire dei benefici fiscali, nonostante entrambe le fattispecie siano identiche sotto il profilo della manifestazione della capacità contributiva.