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Revoca della rinuncia all’eredità: Rapporto tra accrescimento e rappresentazione (Cass 29146/22).

Revoca della rinuncia all’eredità: Rapporto tra accrescimento e rappresentazione (Cass 29146/22).
“Quando la rinunzia proviene da chi sia chiamato all’eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l’inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticiperà l’effetto automatico dell’accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest’ultimo non abbia a sua volta discendenti. È ovvio che l’accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell’effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l’eredità nel termine accordato.
quando ci sono i presupposti per l’operatività della rappresentazione, l’effetto automatico dell’accrescimento a favore dei chiamati in concorso con il rinunziante non si verifica fino a quando non si sia consumato, per rinunzia o altra causa, il diritto del rappresentante di accettare l’eredità”.