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Capacità di succedere dell’amministratore di sostegno.

Capacità di succedere dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno, fuori dalle ipotesi dell’art. 411,3 cc, è capace di succedere al proprio assistito? Si, ma con delle precisazioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con pronuncia n.6079/2020.
L’art. 411,2 c.c. dispone che “all’amministratore di sostegno si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt 596, 599 e 779 c.c.”. Secondo la Cassazione la dicitura “in quanto compatibili”, stante la flessibilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, porta ad escludere la capacità di succedere dell’amministratore di sostegno rispetto all’assistito, solo nel caso in cui si applichino all’amministrazione di sostegno le norme sulla tutela e non anche quelle sulla curatela (nel qual caso l’assistito può disporre a favore dell’amministratore di sostegno)