TETTO MINIMO STATUTARIO.
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TETTO MINIMO STATUTARIO.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano (Massima n.202) sono legittime sia nelle S.p.A. che nelle s.r.l., le clausole statutarie che impongono un tetto minimo di possesso delle azioni o delle partecipazioni sociali. Tali clausole possono configurarsi in due modi:
1)“Tetto minimo” per la circolazione della partecipazione: Come regole di circolazione delle partecipazioni che rendono il trasferimento inefficace nei confronti della società in tutti i casi in cui, per effetto del trasferimento l’acquirente non consegua il possesso minimo ovvero il venditore lo perda; Quorum: per l’introduzione della clausola, in un momento successivo rispetto a quello di costituzione della società, occorre la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.
2)“Tetto minimo” per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali: Come regole che subordinano la legittimazione all’esercizio di parte dei diritti sociali alla titolarità di un numero di azioni o di una quota di partecipazione almeno pari o superiore al possesso minimo. Criticità: Questa seconda configurazione della clausola, laddove subordinasse la legittimazione all’esercizio di tutti i diritti sociali ad un “tetto minimo”, porrebbe dei problemi di giustificazione causale e di compatibilità con la disciplina societaria, in quanto ci si troverebbe nella condizione di dover giustificare l’esistenza di una o più partecipazioni sociali che non consentano l’esercizio di alcun diritto. Ne consegue che tale clausola risulta lecita solo nel caso in cui il tetto minimo sia un requisito per la legittimazione limitatamente ad una parte di diritti sociali e cioè dei soli diritti disponibili dall’autonomia statutaria. Quorum: In questo caso la relativa delibera di modifica dello statuto sociale che introduca la clausola deve essere adottata, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto, anche con il consenso dei soci che siano titolari di un numero di azioni o di una partecipazione inferiori al possesso minimo richiesto dalla nuova clausola statutaria.