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Assicurazione sulla vita e premorienza del beneficiario rispetto al soggetto assicurato.

Assicurazione sulla vita e premorienza del beneficiario rispetto al soggetto assicurato.
Il premio si ripartisce a favore dei beneficiari rimasti o, sussistendone i presupposti, si verifica un subentro per rappresentazione degli eredi del beneficiario premorto? Secondo la Corte di Cassazione che sul punto si è pronunciata con ordinanza del 27 aprile 2023 n. 11101, la premorienza di uno dei designati tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari ma un subentro per rappresentazione degli eredi del beneficiario premorto.
L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto (“trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte”).