Assemblea a distanza dopo il COVID.
L’art. 106 d.l. 18/2020, introdotto per far fronte alla pandemia del Covid-19, ha consentito la riunione alle assemblee delle società di capitali esclusivamente a distanza, “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie” ovvero in presenza di un espresso divieto statutario. Tale norma ha assunto carattere derogatorio rispetto all’art. 2370, 4 c.c., il quale impone la necessità di un’apposita clausola statutaria per consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Dopo la fine del periodo emergenziale sarà ancora possibile la riunione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione?
Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, con il recente Studio n.41/2023 del 21 luglio 2023, si. Ammessa la possibilità della riunione assembleare solo in videoconferenza anche dopo il 31 luglio 2023, si rende necessaria un’apposita clausola statutaria e ciò in applicazione dell’art. 2370, co 4 c.c. (In tal senso si esprimono sia la Massima 200 del
Consiglio Notarile di Milano, sia il citato studio del CNN del 21 luglio 2023). Sarebbe peraltro consentita una clausola generica che consenta l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, affinché gli amministratori possano di volta in volta scegliere quali riunioni si tengono a distanza e quali, se del caso anche tutte, in presenza.