Usucapione in caso di assegnazione della casa coniugale in comproprietà con un terzo.
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Usucapione in caso di assegnazione della casa coniugale in comproprietà con un terzo.
Qualora un soggetto, in forza di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, ottenga la disponibilità dell’immobile, in comproprietà con un terzo, può usucapire la quota del terzo? No, secondo la Corte di Cassazione con ordinanza del 23 giugno 2023, n.18028.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, un soggetto chiede l’accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà della quota della metà dell’immobile, di titolarità del fratello dell’ex coniuge. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto l’assegnazione della casa coniugale, in uso alla ricorrente, prima in sede di separazione e poi in sede di divorzio, aveva comportato mera detenzione qualificata e non possesso idoneo ai fini dell’usucapione. Si arriva in Cassazione dove i giudici, appurato che la donna, attrice, avesse avuto la disponibilità materiale dell’unità immobiliare in virtù del rapporto di coniugio con il marito, comproprietario del bene unitamente al fratello, e poi, dalla data della separazione, in forza del provvedimento di assegnazione nella causa di separazione dei coniugi e poi di divorzio, non sussistevano i presupposti per applicare la presunzione di cui all’art. 1141 c.c. Stante il possesso del marito, comproprietario insieme al fratello dell’immobile, la donna non poteva essere che detentrice in forza dell’art. 1140, 2 co, c.c., quale soggetto attraverso il quale il possessore esercitava il suo possesso. Ai fini dell’usucapione sarebbe stata necessaria l’interversione della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141, 2 co c.c. Pertanto, non potendosi qualificare l’utilizzazione dell’immobile da parte della donna come esercizio del possesso, secondo la Corte di Cassazione non sussistono i presupposti per l’usucapione. Al contrario, nel momento in cui la donna ha avuto la disponibilità dell’immobile in forza del provvedimento giudiziale, la sua disponibilità dell’immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell’usucapione.