Immobili di lusso e agevolazioni prima casa: responsabilità solidale dell’acquirente e del venditore.
Immobili di lusso e agevolazioni prima casa: responsabilità solidale dell’acquirente e del venditore.
In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, la revoca dei medesimi comporta la responsabilità solidale del venditore, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, qualora sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ad esempio, l’avere l’immobile caratteristiche di lusso. Secondo la Cassazione che, abbracciando un orientamento consolidato della giurisprudenza, si è espressa con pronuncia del 4 dicembre 2023, n. 33703, la revoca del beneficio a causa della mancanza delle caratteristiche non di lusso dell’immobile compravenduto non deriva – da una dichiarazione mendace ascrivibile al solo acquirente, ma da un elemento negoziale comune allo stesso venditore, perché attinente all’oggetto del contratto. E’ infatti di tutta evidenza che entrambe le parti non possono non essere a conoscenza delle specifiche caratteristiche del bene compravenduto, per cui “a prescindere dalla diretta e formale ascrivibilità all’una o all’altra parte della dichiarazione negoziale sulla sussistenza della caratteristica non di lusso dell’immobile, ne risulta che – in caso di non spettanza, ed in termini puramente oggettivi – si tratta di un’operazione per la quale è stata richiesta un’agevolazione cui non si aveva diritto, nella piena consapevolezza di ciascuna delle parti contrattuali”. Da qui la responsabilità solidale del venditore con l’acquirente in caso di revoca dei benefici medesimi.