Fondo patrimoniale in presenza di figli minori e modifica successiva ex art 169 cc.
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Fondo patrimoniale in presenza di figli minori e modifica successiva ex art 169 cc.
La modifica successiva del fondo che introduce la deroga all’autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 169 c.c. non deve essere autorizzata dal giudice. (Cass. ordinanza del 22 novembre 2023 n.32484).
Nel caso in esame la modifica successiva al fondo patrimoniale veniva predisposta al fine di consentire la concessione d’ipoteca volontaria sul bene oggetto del fondo patrimoniale, senza dover procedere alla preventiva autorizzazione giudiziale, richiesta dall’art. 169 c.c. Successivamente alla modifica veniva concessa ipoteca volontaria sul bene compreso nel fondo, a garanzia di un finanziamento bancario necessario per eliminare l’esposizione debitoria della società costituente unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia. Secondo la Corte di Cassazione, stante la natura di convenzione matrimoniale dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, con operatività conseguente dell’art. 163 c.c., la libertà negoziale consente di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del fondo patrimoniale, sia pure non senza limiti, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia. Nella fattispecie in esame, dal momento che l’introduzione successiva della possibilità di derogare all’autorizzazione richiesta dall’art. 169 c.c. per la concessione d’ipoteca sull’immobile ricompreso nel fondo patrimoniale, era preordinata al sostenimento dell’attività che costituiva forma di sostentamento per la famiglia, la modifica della convenzione matrimoniale, in assenza di preventiva autorizzazione giudiziale, doveva ritenersi legittima.