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Accettazione con beneficio d’inventario e responsabilità del notaio.

Accettazione con beneficio d’inventario e responsabilità del notaio.
Il notaio, incaricato dell’atto di accettazione di eredità con beneficio d’inventario, è responsabile del mancato inventario se manca uno specifico incarico? No, secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26419/2023. Il diligente adempimento dell’incarico professionale nel redigere l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, impone al Notaio di illustrarne al cliente il contenuto e gli effetti ma deve escludersi che il notaio, in assenza di uno specifico mandato possa procedere direttamente alla redazione dell’inventario. L’art. 484 c.c. disciplina l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prevedendo una fattispecie a formazione progressiva composta dalla dichiarazione di accettazione e dal verbale d’inventario. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità del Notaio in caso di incarico conferito ai fini della redazione dell’atto di accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario, cui non è seguita la redazione dell’inventario. Secondo la Corte, in ragione della distinzione tra le due tipologie di incarico professionale (atto di accettazione e
verbale di inventario), il conferimento al notaio dell’incarico per l’accettazione beneficiata dell’eredità non implica che il medesimo debba automaticamente redigere l’inventario e ciò è rafforzato dalle seguenti considerazioni:
– la redazione dell’inventario può essere effettuata anche da un cancelliere designato dal Tribunale;
– l’erede può nel termine di tre mesi recedere dall’opzione beneficiata e dunque non effettuare l’inventario.
Secondo la Corte, a suffragio della tesi circa la distinzione intercorrente tra i due incarichi, soccorre il 4 comma dell’art. 484 c.c. che prevede che l’inventario possa essere fatto anche prima della dichiarazione di accettazione con beneficio “il che implica che i due atti, ossia l’accettazione e l’inventario, siano distinti e debbano essere oggetto di distinti e specifici incarichi”.