Separazione tra coniugi: il trasferimento in esecuzione degli accordi è soggetto a revocatoria.
L’accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare nell’ambito di un
procedimento di separazione, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali, tra cui l’azione revocatoria. Lo stabilisce la Cassazione civile, Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127.
Nel caso in esame l’atto di trasferimento aveva ad oggetto l’unico cespite immobiliare del debitore, cosicché la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio patrimoniale poteva ritenersi in re ipsa.
Con riferimento alla natura giuridica delle attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge derivanti dagli accordi di separazione, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, hanno una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell’onerosità oppure di quelli della gratuità, ai fini della disciplina di cui all’art. 2901 c.c.